Con la pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono vantare interesse al contenuto dell’atto medesimo. La pubblicazione avviene attraverso l’esposizione dell’atto stesso in un apposito spazio del sito della scuola per un periodo di tempo, “il tempo di affissione”.
L’art. 32 della Legge 69/2009 ha stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2011, “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di altre associazioni”.
Per ottemperare alla citata norma, la scuola ha previsto di creare una sezione dedicata del proprio sito alla “Pubblicità Legale” ben visibile nella home page del sito stesso, all’interno della quale la scuola pubblicherà, organizzati per tipologia, gli atti di competenza soggetti a pubblicazione giuridica.
Affinché il processo di pubblicazione on line possa generare un prodotto atto ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale è necessario che esso garantisca la conformità di quanto pubblicato all’originale, l’autorevolezza dell’ente emanatore e del sito web, la validità giuridica dei documenti e quindi la loro veridicità, efficacia e perdurabilità nel tempo. In particolare, la scuola garantisce che la pubblicazione on line improntata:
¨ alla autorevolezza e autenticità dl documento pubblicato;
¨ alla conformità all’originale, cartaceo o informatico;
¨ alla preservazione del grado di giuridicità dell’atto, ossia alla non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito della scuola;
¨ alla inalterabilità del documento pubblicato;
¨ alla possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria;
¨ alla automatica archiviazione dell’atto, in area dedicata, al termine del periodo di affissione;
¨ alla possibilità di rintracciare, nell’arco di due ani successivi alla data di pubblicazione dell’atto, qualunque atto posto in pubblicazione legale;
¨ alla tutela della riservatezza dei dati personali durante il trattamento degli stessi da parte della scuola. In particolare sarà sempre tenuti presente il già citato provvedimento emesso dal Garante della Privacy il 2 marzo 2011, allorquando la scuola andrà a diffondere dati personali attraverso l’albo digitale.
Pertanto l’attenzione che sarà po Indice sta è che la pubblicazione sul web andrà a garantire il “diritto all’oblio” dei soggetti coinvolti, nel senso che, concluso il periodo di affissione, i dati scompariranno dal web senza che motori di ricerca mantengano tali informazioni.